Sez. 1, Sentenza n. 19978 del 16/09/2009 (Rv. 610042 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Cause relative alla dichiarazione e revoca del fallimento - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Riferibilità anche al termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)