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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4527 del 05/03/2015 (Rv. 635075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata ex art. 180, settimo comma, legge fall. - Censure riguardanti la reiezione dell'invocata omologazione di concordato preventivo - Conversione in motivi di reclamo ex art. 18 legge fall. - Ragioni - Ricorso per cassazione - Sospensione dei termini ex lege n. 742 del 1969 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Qualora, contestualmente al decreto reiettivo della invocata omologazione di un concordato preventivo, sia pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, le doglianze riguardanti il primo restano assorbite dal gravame proposto contro la seconda, convertendosi in motivi di reclamo ex art. 18 legge fall., attesa la necessaria preminenza dell'interesse del debitore all'impugnazione di quest'ultima, la cui revoca è condizione indispensabile all'omologazione. Ne consegue l'inapplicabilità, al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso il reclamo, della sospensione di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di cause relative alla revoca di fallimenti, per le quali non è consentito distinguere tra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 267 art. 92, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)