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Sez. U, Ordinanza n. 2636 del 08/02/2006 (Rv. 587283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per il ricorso per cassazione - Estensione.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini feriali, poiché le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d'appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)