Sez. 3 - , Sentenza n. 10800 del 23/11/2018 Cc. (dep. 12/03/2019) Rv. 277418 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di omessa dichiarazione - Richiesta di patteggiamento - Condizioni di ammissibilità - Estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Necessità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del medesimo d.lgs., in quanto l'art. 13, comma 2, della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disciplinando la predetta condizione di accesso al rito speciale, fa espressamente salve le ipotesi di non punibilità previste dal citato art. 13 del medesimo d.lgs.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)