Sez. 3 - , Sentenza n. 41133 del 12/04/2019 Cc. (dep. 08/10/2019) Rv. 277979 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili - Richiesta di patteggiamento - Condizioni di ammissibilità - Estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Necessità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, in relazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale reato non richiede l'esistenza di un profitto per l'agente o di un danno in termini di minore entrata fiscale per l'Erario. (In motivazione, la Corte ha rilevato che sarebbe stato onere del ricorrente Pubblico Ministero, fornire, nel rispetto del canone della specificità dell'impugnazione, elementi in ordine all'esistenza in capo all'imputato di un qualche debito tributario dipendente dalla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto adempiere per accedere al rito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)