Sez. 3, Sentenza n. 38684 del 12/04/2018 Cc. (dep. 21/08/2018) Rv. 273607 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di omesso versamento dell'IVA - Richiesta di applicazione della pena - Estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Previa necessità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (In motivazione, la Corte ha richiamato la clausola di salvezza contenuta nello stesso art. 13-bis, comma 2).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)