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Sez. 2, Sentenza n. 2858 del 11/10/1971 (Rv. 354079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'eccezione di compensazione, in quanto diretta a paralizzare, quale semplice mezzo di difesa, la realizzazione della pretesa creditoria avanzata dall'attore, deve considerarsi ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello, a norma dell'art 345, secondo comma cod proc civ. (V 3003'69, mass n 342893; 626'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)