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Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 19/08/1969 (Rv. 342893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - PROPONIBILITA - REIEZIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI FONDATEZZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - PROPONIBILITA - REIEZIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI FONDATEZZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E ammissibile in grado di appello la proposizione della eccezione di compensazione questa peraltro deve essere rigettata, e la relativa pronuncia non e sindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivata, quando il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei peculiari requisiti concernenti la sua fondatezza. (V 2940-68, massima n 335712 1331-68, massima n 332922 924-67, massima n 327147 1188-66, massima n 322376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)