Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 02/08/1977 (Rv. 386952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - COMPENSAZIONE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - COMPENSAZIONE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - CONDIZIONI.*
La compensazione, ove dedotta come semplice mezzo di difesa, al limitato fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, configura un'eccezione in senso stretto, come tale proponibile per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art 345 secondo comma cod proc civ. (Conf 2858/71, mass n 354079; (Conf 3003/69, mass n 342893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)