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Sez. L, Sentenza n. 501 del 13/01/2009 (Rv. 606187 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione liquidata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - Potere di rettifica della misura della pensione esercitabile senza limiti tempo - Esclusione - Potere di rettifica esercitabile nei limiti della prescrizione decennale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606187-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - ente con personalità di diritto privato - di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'INPS), siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 20, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)