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Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 13/06/1983 (Rv. 428993 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL DEBITORE NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROVA DELLA CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CURATORE - CRITERI - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428993-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL DEBITORE NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROVA DELLA CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CURATORE - CRITERI - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ LIMITI.*

La prova della conoscenza da parte del creditore dello stato d'insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare del pagamento da quest'ultimo effettuato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, può essere fornita dal curatore anche mediante presunzioni attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ove tali da fornire elementi sull'effettiva situazione psicologica dell'accipiens. Peraltro, si tratta di presunzioni semplici, che possono essere contrastate e neutralizzate da altre circostanze idonee ad infirmarne il valore indiziario, secondo un apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice del merito. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso che la ricezione di un assegno post-datato fosse sufficiente a provare la conoscenza da parte dell'accipiens del dissesto dell'emittente, trattandosi di assegno utilizzato per la restituzione a termine di somma mutuata, ed aveva inoltre ritenuto che anche il successivo protesto dell'assegno medesimo si presentava equivoco in proposito, dato che il debito era stato poi estinto entro pochi giorni. La S.C., premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto incensurabile tale pronuncia, in quanto fondata su corretta ed adeguata motivazione). (V 2696/82, mass n 420550; (V 298/82, mass n 417990).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)