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Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 05/04/1984 (Rv. 434229 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI - PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - REVOCATORIA - PRESUPPOSTI - "SCIENTIA DECOTIONIS" DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL COMMISSARIO LIQUIDATORE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434229-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI - PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - REVOCATORIA - PRESUPPOSTI - "SCIENTIA DECOTIONIS" DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL COMMISSARIO LIQUIDATORE.*

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili - esperibile, in virtù del rinvio dell'art. 203 della legge fallimentare al precedente art. 67, anche per i pagamenti effettuati da impresa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la prova della scientia decotionis del creditore che ha ricevuto il pagamento incombente sul Commissario liquidatore, può consistere in presunzioni, quali quelle desumibili da procedure esecutive, protesti cambiari, comportamenti dell'impresa debitrice chiaramente rivelatori della sua insolvenza, ovvero anche da affermazioni del difensore del creditore, nel giudizio volto alla realizzazione del credito, le quali, pur prive di efficacia confessoria, costituiscono idonei elementi indiziari, sia perché devono farsi risalire alla parte (da cui proviene la narrazione dei fatti anteriori al processo), sia perché fatte da un soggetto professionalmente qualificato e, quindi, edotto delle conseguenze giuridiche da esse derivanti. (V 4839/83, mass n 429727; (V 4044/83, mass n 428993; (V 2607/83, mass n 427491).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)