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Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 11/02/1995 (Rv. 490394 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Insolvenza del debitore - Conoscenza - Prova.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490394-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nella previsione dell'art. 67, comma secondo, legge fall., la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non meramente potenziale: anche se la conoscenza può essere basata su elementi indiziari, attinenti alla conoscibilità della insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, gli elementi stessi devono essere gravi, precisi e concordanti e tali, comunque, da far presumere l'effettiva "scientia decoctionis" da parte del creditore; salvo, in ogni caso, che, in contrasto con tali presunzioni, il terzo provi la "inscientia decoctionis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)