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Sez. 3, Sentenza n. 18090 del 12/09/2005 (Rv. 584452 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Scontro tra veicoli - Proposizione dell'azione di risarcimento integrale del danno da parte del danneggiato unitamente al conducente di uno dei veicoli contro l'altro conducente - Remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584452-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento da parte del danneggiato unitamente ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, con unico difensore, contro il conducente dell'altro veicolo, non implica una remissione tacita del debito nei riguardi del corresponsabile del danno (con derivante impossibilità di esigere dal secondo conducente obbligato l'intero credito, dovendosi da questo detrarre la quota corrispondente al debito rimesso all'altro condebitore ai sensi dell'art. 1301 cod. civ.), poiché la volontà di rimettere il debito non può presumersi, ma deve emergere da un comportamento concludente che riveli in modo univoco l'intenzione del creditore di non avvalersi del credito. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso e confermando la sentenza di merito impugnata enunciando il riportato principio, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello che aveva ravvisato l'insussistenza della remissione dei debito, rilevante agli effetti di cui all'art. 1301 cod. civ., nella intervenuta rinuncia agli atti del giudizio - o, comunque, ad una domanda - nei confronti di uno dei possibili corresponsabili del sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)