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Sez. 3, Sentenza n. 12765 del 21/12/1998 (Rv. 521859 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Scontro fra veicoli - Proposizione dell'azione di risarcimento integrale del danno da parte del danneggiato unitamente al conducente di uno dei veicoli contro l'altro conducente - Remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521859-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento da parte del danneggiato unitamente ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, con unico difensore, contro il conducente dell'altro veicolo, non implica una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno (con conseguente impossibilità di esigere dal secondo conducente obbligato l'intero credito, dovendosi da questo detrarre la quota corrispondente al debito rimesso all'altro condebitore ex art.1301 cod. civ.), posto che la volontà di rimettere il debito non può presumersi, ma deve risultare da un comportamento concludente che riveli in maniera univoca la volontà del creditore di non avvalersi del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)