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Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 25/09/1998 (Rv. 519179 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Contraffazione - Nuova disciplina ex D.Lgs. n. 480 del 1992 - Applicabilità a marchi già concessi, tranne che per le cause di nullità - Applicazione, per queste, della disciplina previgente - Domanda di nullità per similitudine del marchio rispetto ad altro già brevettato per prodotti o merci dello stesso genere - Accertamento - Confondibilità tra i due marchi - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519179-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Con riguardo all'azione di contraffazione di un marchio, la norma transitoria contenuta nel comma primo dell'art. 89 del D.Lgs. n. 480 del 1992, che ha modificato il R.D. n. 929 del 1942, prevede che la nuova disciplina si applichi ai marchi già concessi alla data della sua entrata in vigore (30 Dicembre 1992), salvo che per le cause di nullità, in ordine alle quali valgono le norme in vigore al momento della concessione del brevetto per marchio. Pertanto, in caso di rilascio del brevetto in data anteriore a quella sopraindicata, la nullità dello stesso va apprezzata ai sensi del combinato disposto del previgente testo degli artt. 47 e 19 del R.D. n. 929 del 1942, che prevedeva la nullità del brevetto riguardante un marchio simile a quello già brevettato da altri per prodotti o merci dello stesso genere. Peraltro, già sotto il vigore della predetta normativa, tale similitudine andava intesa nel senso di confondibilità tra i marchi, sicché, esclusa questa, andava parimenti esclusa la nullità del marchio per difetto di novità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 89 com. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 19, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)