Sez. 1, Sentenza n. 14483 del 11/10/2002 (Rv. 557825 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Convalidazione del marchio ex art. 48 legge marchi - Presupposti - Confondibilità di marchi registrati - Nullità di quello successivamente brevettato - Sussistenza - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla riforma del 1992.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In tema di convalidazione del marchio e con riferimento alla normativa precedente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 480 del 1992, è consentita, ai sensi dell'art. 48 del R.D. n. 929 del 1942, la convalidazione del marchio solo nel caso in cui, già preesistendo un marchio di fatto, venga ad essere successivamente registrato un marchio identico; la convalidazione non è, invece, possibile nel caso di conflitto di marchi entrambi registrati, allorché anche il primo marchio sia stato oggetto di preventivo brevetto. Nell'ipotesi, dunque, di confondibilità di marchi entrambi registrati, entra in applicazione l'art. 47 del menzionato R.D., in virtù del quale il rilascio di un brevetto per un marchio comporta la nullità di quello successivo, concesso per il medesimo segno distintivo. (Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 480 del 1992).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48, Legge 04/12/1992 num. 480 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)