Sez. 1, Sentenza n. 1197 del 23/05/1962 (Rv. 251961 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - PROVA DEL CONTRATTO - PRODUZIONE DELLO SCRITTO - NECESSITA - LIMITI - PERDITA INCOLPEVOLE DELLO SCRITTO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - PROVA DEL CONTRATTO - PRODUZIONE DELLO SCRITTO - NECESSITA - LIMITI - PERDITA INCOLPEVOLE DELLO SCRITTO.*
Quando si controverte su un contratto per il quale e richiesto lo scritto 'ad substantiam', la prova dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto deve essere data mediante la produzione dello scrittò e, fatta eccezione per la perdita incolpevole del documento, non sono ammesse, in proposito, la prova testimoniale, ne la prova per presunzioni ne la confessione. (V 392/62, 2364/61, 3462/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)