Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 07/03/2000 Ud. (dep. 18/04/2000) Rv. 215960 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PESCI E PRODOTTI ITTICI | Sostanze nocive - Nozione - Presenza di mercurio - Attitudine a provocare danno alla salute - Sussistenza.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PESCI E PRODOTTI ITTICI
Per sostanze alimentari "comunque nocive" ai sensi dell'art.5, lett.d), della legge n.283 del 1962, devono intendersi quelle che possono arrecare concreto pericolo alla salute dei consumatori. Tale pericolosità, quindi, non è data dalla ipotetica ed astratta possibilità di nocumento della sostanza alimentare, ma dalla attitudine concreta di essa a provocare danno alla salute pubblica (Fattispecie relativa a pesce contenente mercurio. Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha puntualizzato che il mero superamento del parametro previsto dalla legge e dal d.m. 9 dicembre 1993, non rappresenta di per sè sicuro indice di nocività del pesce in cui è stata riscontrata la presenza di mercurio, giacché tale nocività può essere desunta dal giudice anche da altri elementi, purché il relativo apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato. Nella specie peraltro il reato è stato ritenuto sussistente sulla base della riscontrata presenza di una percentuale di mercurio quasi doppia rispetto a quella consentita).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)