Sez. 3, Sentenza n. 15571 del 10/12/2001 (Rv. 550977 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo - Domanda di risarcimento del danno e domanda di rimborso spese - Proposizione cumulativa - Mancata indicazione del valore - Superamento della competenza - Esclusione - Condizioni - Clausola o riserva di contenimento del valore complessivo delle domande entro i limiti della competenza del giudice adito - Necessità - Clausola o riserva di contenimento del valore relativa ad una sola domanda - Superamento della competenza del giudice adito - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
In caso di proposizione cumulativa delle domande di risarcimento del danno e di rimborso delle spese relative all'accertamento tecnico preventivo senza indicazione di valore, non si ha superamento della competenza del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 14 cod. proc. civ., là dove l'attore formuli, nell'atto introduttivo ovvero al più tardi nel corso della prima udienza, clausola o riserva di contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande entro i limiti di competenza del giudice adito. Diversamente, la clausola o riserva di contenimento riferita esclusivamente ad una sola delle domande proposte cumulativamente non vale ad evitare il superamento di competenza in questione, in quanto ciascuna di esse si presume, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, sicché il cumulo ne comporta necessariamente il superamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)