Sez. 3, Sentenza n. 10388 del 17/07/2002 (Rv. 555864 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Danno cagionato da circolazione di ciclomotore - Ciclomotore di cilindrata non superiore ai 50 c.c. - Regime antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 285 del 1992 - Assicurazione per la circolazione stipulata con impresa posta, nel corso del processo, in liquidazione coatta amministrativa - Ammissione del danneggiato ai benefici del Fondo - Decisione secondo equità - Principi regolatori della materia - Esclusione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In materia di assicurazione da r.c.a., la decisione - assunta secondo equità dal giudice conciliatore - di ammettere il danneggiato da incidente stradale occorso con ciclomotore per la cui circolazione era stata stipulata assicurazione (pur se all'epoca non obbligatoria, non essendo ancora entrato in vigore l'art. 193 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con impresa posta poi, nel corso del processo, in liquidazione coatta amministrativa, ai benefici del finanziamento del fondo di garanzia, in ragione della particolarità del caso concreto (rilevante entità del danno; esigenza di non esporre il danneggiato al rischio di rimanere privo del risarcimento ed il danneggiante a quello di non essere tenuto indenne dal pagamento pur essendosi assicurato), non contraddice i principi regolatori della materia, essendo conforme alla logica del sistema seppure oltrepassandone i limiti al momento imposti.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 5 com. 1, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 4, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 130, Legge 15/02/1992 num. 142 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)