Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 14/05/1997 (Rv. 504297 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Obbligo dell'assicuratore o del fondo di garanzia per le vittime della strada di risarcire direttamente il danneggiato ed accertamento con ogni mezzo della proprietà delle auto coinvolte in un incidente - Principi fondamentali della materia - Configurabilità - Obbligo di osservanza del Conciliatore - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. costituisce principio fondamentale della materia, cui il Conciliatore è tenuto ad uniformarsi nella decisione emessa secondo equità, a norma dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., l'obbligo da parte dell'assicuratore, o in sua mancanza o impossibilità da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di risarcire direttamente il danneggiato del fatto imputabile a responsabilità dell'assicurato o del guidatore del veicolo non assicurato. L'esposizione del contrassegno di assicurazione è predisposta per dare concreta attuazione al diritto del danneggiato di essere risarcito direttamente dall'assicuratore. Costituisce del pari principio fondamentale, la cui osservanza da parte del Conciliatore è rilevante in sede di legittimità, quello secondo cui la proprietà delle auto coinvolte in un incidente può essere accertata con tutti gli strumenti di prova che il Giudice ritiene più appropriati a tal fine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)