Sez. 3, Sentenza n. 4230 del 14/05/1997 (Rv. 504294 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Veicolo danneggiante sprovvisto di assicurazione - Solidarietà passiva tra il Fondo ed il responsabile - Insussistenza - Conseguenze - Prescrizione dell'azione surrogatoria dell'I.N.A.I.L. nei confronti del danneggiante - Interruzione per effetto di un valido atto interruttivo dell'Istituto verso il Fondo - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., quando il veicolo danneggiante risulti sprovvisto di assicurazione non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva fra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile "ex delicto", posto che la copertura assicurativa del Fondo ha per oggetto il danno subito dal terzo danneggiato e non l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non assicurato (il Fondo, infatti, può agire in regresso nei confronti del responsabile del danno). Ne consegue che la prescrizione dell'azione dell'azione surrogatoria dell'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti del danneggiante, non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dall'Istituto nei confronti del Fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)