Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 24/01/2003 (Rv. 559977 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Mancata nomina - Ricorso al Presidente del Tribunale per la nomina - Arbitrato irrituale - Ammissibilità - Conseguenze - Domanda giudiziale proposta prima della liquidazione dell'indennizzo - Improponibilità.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
La norma dell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., la quale, per il caso di mancata nomina dell'arbitro, consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del Tribunale affinché egli stesso provveda alla nomina, è applicabile anche all'arbitrato irrituale; ne consegue che, qualora in un contratto di assicurazione sia previsto il previo espletamento di un arbitrato irrituale per la quantificazione dell'indennizzo e una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro, è onere della controparte, al fine di poter proporre la domanda in sede giudiziaria, di chiedere al Presidente del tribunale la nomina dell'arbitro mancante perché si proceda alla liquidazione dell'indennizzo; ne consegue che la domanda giudiziaria proposta, in difetto di tale richiesta, è improponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)