Sez. 1, Sentenza n. 2452 del 03/03/1995 (Rv. 490890 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Arbitrato irrituale - Arbitro - Nomina da parte del Presidente del tribunale - Relativo provvedimento - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, in ipotesi di arbitrato irrituale, decide, a norma dell'art. 810 cod.proc.civ., sulla richiesta di una parte diretta ad ottenere la nomina di un arbitro che l'altra parte si rifiuta di effettuare, non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento di "volontaria giurisdizione", in senso sia formale che sostanziale, in quanto ha carattere sostitutivo di un'attività negoziale (manchevole) delle parti ed è ad esso estranea la risoluzione di ogni questione giuridica attinente all'interpretazione del contratto e della clausola compromissoria, di modo che l'eventuale nullità dell'indicato provvedimento può essere dedotta e rilevata in ogni sede, senza preclusione alcuna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Legge 05/01/1984 num. 25 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)