Sez. L, Sentenza n. 2662 del 14/03/1991 (Rv. 471247 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Rendita da infortunio sul lavoro - Prescrizione dell'azione relativa - Termine triennale - Periodo unico di sospensione di centocinquanta giorni - Inderogabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da infortunio sul lavoro è soggetto ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento del compimento di tale "iter"; la predeterminazione "ex lege" del periodo massimo di sospensione (che ne differenzia la disciplina rispetto a quella comune ex artt. 2941 e 2942 cod. civ.) risponde infatti ad esigenze di carattere pubblicistico che non consente di attribuire rilevanza, rispetto a tale interesse generale, ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l'iter amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Regio Decr. 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., Regio Decr. 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., Regio Decr. 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)