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Sez. L, Sentenza n. 12968 del 19/12/1995 (Rv. 495142 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Carattere speciale - Cause di sospensione - Insussistenza - Limiti - Sospensione di centocinquanta giorni - Sussistenza - Promessa di adempimento dell'ente assicuratore e ulteriore protrazione della fase amministrativa - Irrilevanza - Interesse dell'assicurato all'azione giudiziaria sin dalla scadenza del termine di sospensione - Influenza - Esclusione - Rinuncia tacita dell'ente alla prescrizione - Ammissibilità - Estremi.
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495142-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione triennale del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ha carattere speciale e non soggiace a cause di sospensione, oltre quella di centocinquanta giorni, prevista per la liquidazione in via amministrativa, a nulla rilevando né la promessa di adempimento dell'ente assicuratore né l'ulteriore protrazione della fase amministrativa e sussistendo l'interesse dell'assicurato alla proposizione della relativa azione giudiziaria sin dalla scadenza del suindicato termine di centocinquanta giorni. Detta prescrizione ben può formare oggetto di rinuncia tacita da parte dell'I.N.A.I.L., per effetto di un suo comportamento inequivocamente incompatibile (secondo valutazione spettante al giudice del merito) con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)