Sez. L, Sentenza n. 2515 del 21/03/1997 (Rv. 503167 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Carattere speciale - Conseguenze - Soggezione al periodo di sospensione di centocinquanta giorni collegato alla pendenza del procedimento amministrativo - Sussistenza - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
A norma degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale ha carattere speciale e si sottrae pertanto alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 e segg. cod. civ.) essendo soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi. In relazione alla suddetta predeterminazione "ex lege" del periodo massimo di sospensione - che risponde all'esigenza, di carattere pubblicistico, di accertare la sussistenza del diritto nel più breve tempo possibile, per cui non è possibile attribuire rilievo ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l'iter amministrativo - l'assicurato può, trascorso il termine di centocinquanta giorni, proporre l'azione giudiziaria indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell'I.N.A.I.L., atteso che l'inerzia dell'Istituto equivale a reiezione dell'istanza amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)