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Sez. 1, Sentenza n. 2537 del 07/04/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207700 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | "Ius superveniens" - Assenza di norma transitoria - Modalità per determinare la competenza.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207700-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

Il criterio della norma più favorevole al reo può essere utilizzato solo al fine di individuare la disposizione di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, non quella processuale, come è quella disciplinante la competenza tra diversi organi giudicanti, per la quale, in assenza di un'apposita norma transitoria, si deve far riferimento al principio generale del "tempus regit actum", secondo cui la nuova disciplina processuale, anche se immuta la competenza precostituita, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, sempre che, naturalmente, il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tal caso, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, per cui, non essendo stato ancora investito il giudice, è stata ritenuta la competenza del Tribunale a norma dell'art. 19 di detta legge).

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1990 num. 86 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)