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Sez. 4, Sentenza n. 49304 del 17/09/2004 Ud. (dep. 23/12/2004) Rv. 230377 - 01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con mod. in Legge 1° agosto 2003 n. 114 - Competenza del Tribunale - Assenza di norma transitoria - Modalità per determinare la competenza.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230377-01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

L'assenza di una disciplina intertemporale in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito con mod. in Legge 1° agosto 2003 n. 114, che ha ripristinato per il reato di cui all'art. 186, secondo comma cod. strad. la competenza del Tribunale, impone l'applicazione del principio "tempus regit actum" ai procedimenti in corso, salvo che il Giudice di pace sia stato già investito del relativo giudizio secondo le disposizioni previgenti, perchè in tal caso opera la cosiddetta "perpetuatio iurisditionis". (Fattispecie nella quale è stata annullata con rinvio la sentenza emessa dal giudice di pace, in quanto la citazione a giudizio ex art. 20 D.Lgs. 28 agosto 200 n. 274 era stata emessa dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 art. 5, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 2 lett. Q CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)