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Sez. 4, Sentenza n. 47917 del 14/10/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230403 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Competenza - Intervenuta riattribuzione alla competenza del Tribunale ordinario - Ambito di operatività - Eccezione - Perpetuatio iurisdictionis.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230403-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

In assenza di un'apposita norma transitoria, deve ritenersi che le modifiche introdotte nell'art. 186 del codice della strada dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, con il ripristino della competenza del tribunale ordinario a conoscere del reato, debbano immediatamente trovare applicazione in base al principio "tempus regit actum". Unica eccezione a tale principio è costituita dall'applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", qualora il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)