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Sez. 5, Sentenza n. 25685 del 15/11/2013 (Rv. 628564 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Requisiti - Investimenti su beni condotti in locazione - Condizioni - Autonomia funzionale rispetto ai beni del terzo - Difetto - Assoggettabilità alla sola disciplina della deducibilità per quota di esercizio ex art. 74, terzo comma, del T.U.I.R. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628564-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, aventi il requisito della novità e che, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presentino un'autonomia funzionale rispetto al bene del terzo, pur utilizzato dal contribuente, tanto da essere idonei ad una utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di locazione (o comodato). Ne consegue che le spese sostenute dall'affittuario dei locali per il funzionamento di una attività di "call center" (quali impianti elettrici, riscaldamento, refrigerazione e accessori) non danno diritto al beneficio, ma, in quanto incrementative delle potenzialità dell'immobile locato, sono solo deducibili in base alla disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all'art. 74, terzo comma, del T.U.I.R. cit., e nei limiti imputabili alla quota di ciascun esercizio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)