Sez. L, Sentenza n. 5642 del 17/09/1986 (Rv. 448128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO MENSA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DI TALE SERVIZIO NÈ RICEVENTI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO MENSA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DI TALE SERVIZIO NÈ RICEVENTI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (che ha sostituito anche l'art. 29 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), il concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi non è più limitato a criteri strettamente economici, ma, superando la mera corrispettività, comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma. Pertanto, nel concetto di retribuzione imponibile non è possibile includere anche il valore convenzionale del servizio mensa in relazione a quei lavoratori che non fruiscano di tale servizio, né percepiscano alcuna indennità sostitutiva, atteso che tali lavoratori non ricevono per questo aspetto alcunché dal datore di lavoro e che il valore convenzionale della mensa, ai fini impositivi, è rapportato ad ogni singolo lavoratore (art. 30 del d.P.R. del 1965 n. 1124). (V 6751/83, mass n 431467; (V 5191/83, mass n 430057; (V 5191/83, mass n 430058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)