Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 06/12/2017 Ud. (dep. 05/03/2018) Rv. 272710 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falso per induzione - Falsità che investe presupposti di fatto o condizioni rilevanti per il rilascio dell'atto, non necessariamente risultanti dal suo contenuto - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Configura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta del titolare di una concessionaria di automobili che, ai fini dell'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisito intracomunitario a titolo oneroso, per evadere il pagamento dell'I.V.A., attesta falsamente che detti autoveicoli siano stati venduti da soggetti privati residenti nell'Unione Europea. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità ha ad oggetto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante ai fini del rilascio del libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i falsi dati non compaiono nell'atto pubblico rilasciato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)