Sez. 3, Sentenza n. 13984 del 05/03/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 261505 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa documentazione tecnica costituente il necessario presupposto di un provvedimento abilitativo - Reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie in tema di provvedimento di "categorizzazione" di struttura turistico ricettiva.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e non la diversa fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen., la presentazione di documentazione tecnica rappresentante in modo non veritiero lo stato edilizio di una struttura turistico-ricettiva al fine di ottenere l'attribuzione di una determinata classificazione secondo gli artt. 11 e seguenti della legge regione Abruzzo n. 11 del 1993, in quanto il provvedimento di cosiddetta "categorizzazione" non costituisce solo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ma svolge altresì la preliminare funzione di attestazione dei parametri necessari per l'acquisizione della categoria richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Legge Reg. Abruzzi 26/01/1993 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)