Sez. 5, Sentenza n. 35006 del 17/06/2015 Ud. (dep. 20/08/2015) Rv. 265019 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falso per induzione - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato responsabile ex artt. 48 e 479 cod. pen. un privato professionista il quale aveva indotto il funzionario del catasto a formare una falsa scheda di frazionamento di una particella dichiarando mendacemente di aver ricevuto l'incarico da tutti i proprietari dell'immobile interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)