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Sez. 5, Sentenza n. 12233 del 24/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 228762 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Reato continuato - Abolitio criminis relativa al reato più grave sanzionato con pena detentiva - Effetti - Nuova ed autonoma determinazione della pena per il reato satellite da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228762-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.), qualora in sede di cognizione sia stata riconosciuta la continuazione fra un reato ritenuto più grave e sanzionato con pena detentiva ed altro reato meno grave sanzionato con pena pecuniaria, applicandosi conseguentemente un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la revoca della condanna per abolitio criminis del reato per il quale è stata applicata la pena base comporta che la residua pena detentiva, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, non può più trovare esecuzione e che, pertanto, essa deve essere sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato satellite, che recupera la propria autonomia sanzionatoria, con la conseguenza che rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la rideterminazione della relativa pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)