Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 07/03/1995 Cc. (dep. 12/04/1995) Rv. 200920 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Continuazione riconosciuta in sede di cognizione tra reato più grave, punito con pena detentiva, e reato meno grave punito con pene pecuniaria - Aumento della pena detentiva a titolo di continuazione - Revoca, in sede esecutiva, della condanna in ordine al reato più grave per intervenuta "abolitio criminis".
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato
Allorché sia stata riconosciuta, in sede di cognizione, la continuazione fra un reato, ritenuto più grave, punito con pena detentiva, e altro reato, meno grave, punito con pena pecuniaria, applicandosi, conseguentemente, un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la successiva revoca, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della condanna in ordine al detto ultimo reato, per intervenuta "abolitio criminis", con eliminazione della relativa pena, comporta che la residua pena detentiva, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, non può più trovare esecuzione, ostandovi il principio di legalità, e deve essere quindi sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato superstite, la cui determinazione, nella misura ritenuta congrua, spetta allo stesso giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)