diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 08/05/1978 (Rv. 391625 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE, DA PARTE DEL DANNEGGIATO ED A SUE SPESE, DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DELL'EVENTO DANNOSO - RIVALUTABILITA DELLE SOMME ANTICIPATE.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391625-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE, DA PARTE DEL DANNEGGIATO ED A SUE SPESE, DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DELL'EVENTO DANNOSO - RIVALUTABILITA DELLE SOMME ANTICIPATE.*

Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore: conseguentemente, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione, in relazione al mutamento del valore di acquisto della moneta. (Conf 57/78, mass n 389352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)