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Sez. 3, Sentenza n. 5092 del 03/10/1979 (Rv. 401739 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIANTE - DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401739-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIANTE - DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA.*

Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da questo erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta. (Conf 4114/78, mass n 393732; (Conf 3216/78, mass n 392666; (Conf 2784/78, mass n 392207; (Conf 2238/78, mass n 391625; (Conf 1356/78, mass n 390732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)