Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 01/07/1996 (Rv. 498341 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata con D.M. n. 392 del 1990 - Natura - Disposizioni relative agli interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria - Illegittimità - Inapplicabilità da parte del giudice.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, contenente determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale, integra regolamento adottato da una autorità non statuale in forza di potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento all'autorità suddetta della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata; pertanto, la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica secondo quanto stabilito dall'art. 429 cod.proc.civ., in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare, è illegittima ed insuscettibile di applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 24/11/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)