Sez. 2, Sentenza n. 9284 del 30/08/1991 (Rv. 473707 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 22 giugno 1982 - Natura - Disposizione della tariffa relativa agli interessi di mora ed alla rivalutazione automatica e delle spettanze del professionista - Forza di norma giuridica - Esclusione - Conseguenza - Inapplicabilità da parte del giudice.
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 22 giugno 1982, contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale, integra un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3 secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale, e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell'esercizio di un potere di controllo. Pertanto la disposizione contenuta nella predetta determinazione tariffaria la quale prevede, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, oltre gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria automatica dei crediti stessi secondo le disposizioni dell'art. 429 cod. proc. civ. (come modificato dalla legge n. 533 del 1973), derogando alla disposizione generale in tema d'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 cod. civ., esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare, che è ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e procuratori per la loro opera professionale, e pertanto non può essere applicata dal giudice, non avendo il vigore e la forza di una norma giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Preleggi art. 3, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/02/1958, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)