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Sez. 5, Sentenza n. 1169 del 21/01/2008 (Rv. 601695 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE | Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - Decisione di accoglimento con rinvio - In genere - Accertamento tributario - Annullamento - Rinvio alla commissione di secondo grado - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601695-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE

Nel sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, qualora la commissione di primo e di secondo grado abbiano annullato l'accertamento operato dall'Ufficio, la Commissione centrale che accolga il ricorso dell'Amministrazione dichiarando la validità di quell'accertamento, non è tenuta a rinviare alla commissione di secondo grado se il contribuente, vittorioso nei precedenti gradi di giudizio, non abbia riproposto, subordinatamente all'accoglimento del gravame dell'Ufficio, l'eccezione concernente la determinazione del "quantum" dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)