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Sez. 5, Sentenza n. 10662 del 07/07/2003 (Rv. 564857 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE | Ai sensi del d.P.R. n. 636 del 1972 - Natura - Giudizio di merito a cognizione piena - Affermazione - Deduzione di vizio processuale della decisione impugnata senza richiesta del riesame del merito della controversia - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564857-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il giudizio che si svolge davanti alla Commissione tributaria centrale, ai sensi del d.P.R. n. 636 del 1972, non è un giudizio di annullamento e di pura legittimità, bensì un giudizio di merito di terzo grado a cognizione piena, con esclusione delle sole questioni di fatto relative alla valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie, per le quali l'art. 29, commi primo e secondo, impone il rinvio della causa al giudice di secondo grado. In ogni altro caso, ove una questione di merito sia stata sottoposta all'esame della Commissione centrale con l'atto di impugnazione, nei limiti così fissati alla devoluzione della controversia in sede di gravame, la Commissione tributaria centrale ha il potere - dovere di procedere al riesame (ed alla decisione) di merito. Ne deriva che il ricorso alla Commissione centrale, proposto dalla parte che si dolga soltanto della pronuncia preliminare di rito (nella specie: dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice di primo grado), proposto - quindi - senza investire la Commissione anche del merito della controversia, è inammissibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)