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Sez. 1, Sentenza n. 5625 del 16/09/1986 (Rv. 448114 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - ANNULLAMENTO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448114-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - ANNULLAMENTO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, qualora la commissione di primo e di secondo grado abbiano annullato l'accertamento operato dall'ufficio, la commissione centrale, la quale accolga il ricorso della amministrazione, dichiarando la validità di quell'accertamento, non è tenuta a rinviare alla commissione di secondo grado, a meno che il contribuente non abbia fatto valere una questione estimativa, subordinatamente all'accoglimento dell'impugnazione avversaria. (V 4248/72, mass n 393896).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)