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Sez. U, Ordinanza n. 16537 del 18/06/2008 (Rv. 603586 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Ordinanza ex art. 373 cod. proc. civ. - Impugnabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603586-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Contro il provvedimento adottato ex art. 373 cod. proc. civ., che respinge l'istanza di sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico -processuale. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva rigettato l'inibitoria dell'esecutività "ex lege" della decisione adottata in grado di appello dal giudice amministrativo, impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)