Sez. U, Sentenza n. 2809 del 21/03/1987 (Rv. 451933 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - IDONEITÀ - PARTE ASSISTITA DA UN PROCURATORE - DISCIPLINA EX ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - IDONEITÀ - PARTE ASSISTITA DA UN PROCURATORE - DISCIPLINA EX ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 828 primo comma cod. proc. civ., anche quando la parte medesima sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore, eleggendo o meno presso di lui domicilio, dato che, in tale giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare Costituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito. (Conf 5918/83, mass n 430755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)