Sez. U, Sentenza n. 5918 del 12/10/1983 (Rv. 430755 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - IDONEITÀ - PARTE ASSISTITA DA UN PROCURATORE - DISCIPLINA EX ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - IDONEITÀ - PARTE ASSISTITA DA UN PROCURATORE - DISCIPLINA EX ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 828 primo comma cod. proc. civ., anche quando la parte medesima sia stata assistita da un procuratore nel giudizio arbitrale, eleggendo o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare Costituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito. (V 292/82, mass n 417985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)