Sez. 1, Sentenza n. 2525 del 28/03/1990 (Rv. 466212 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO ARBITRALE - OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PROCURATORE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ALLA PARTE DEFUNTA - INESISTENZA.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO ARBITRALE - OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PROCURATORE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ALLA PARTE DEFUNTA - INESISTENZA.*
La notifica dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale che deve essere effettuata alla parte personalmente, deve considerarsi inesistente ove fatta alla parte che sia deceduta nel corso del giudizio arbitrale, pure se il suo procuratore non ne abbia dato notizia, atteso che il principio secondo cui è valida la notifica dell'impugnazione fatta alla parte defunta, in Mancanza della dichiarazione del suo decesso da parte del suo procuratore, vale per il giudizio ordinario (nel quale sono applicabili i principi della Costituzione del procuratore e della notificazione allo stesso dell'impugnazione), ma non per il giudizio arbitrale, il quale si svolge (nei rapporti tra la parte ed il suo difensore) sul piano contrattuale del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che in detta ipotesi contro il lodo rimane proponibile soltanto la querela nullitatis. (V 2809/87, mass n 451933; (V 5918/83, mass n 430755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)