Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 16/06/1998 Cc. (dep. 03/07/1998) Rv. 211181 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Impugnazione presentata alla direzione carceraria dall'imputato detenuto - Atto indirizzato ad autorità giudiziaria diversa da quella indicata dalla legge - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in tema di procedimento di appello "de libertate".
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
Poiché all'impugnazione del detenuto non sono applicabili le norme sulle modalità di presentazione dell'atto di cui all'art. 582 cod. proc. pen., sanzionate con l'inammissibilità dall'art. 591 lett. c) dello stesso codice, deve considerarsi rituale il gravame proposto dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ancorché sia stato indirizzato ad autorità diversa da quella indicata dalla legge; secondo il disposto dell'art. 123 cod. proc. pen., infatti, le richieste presentate al direttore dell'istituto penitenziario sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'ammissibilità di una dichiarazione di appello "de libertate" ricevuta dal direttore del carcere ed indirizzata al giudice che aveva emesso l'atto impugnato anziché al tribunale competente ex art. 309, comma 4, cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)